I. Termini Generali

I. General Purchase Conditions

 

 

§ 1 General, Scope

 

(1)   The following General Purchase Conditions (“GPC”) apply to all business relationships with our business partners and suppliers (“Seller”). The terms within these GPC’s apply only if the Seller is an entrepreneur (§ 14 German Buergerliches Gesetzbuch; abbr. BGB), a legal entity or special fund under public law.

(2)   The GPC’s apply particularly to contracts for the sale and/or the delivery of goods to us, without regard to whether the goods were produced originally or purchased from suppliers (§§ 433, 651 BGB). Unless otherwise agreed, these GPC’s are generally in force at any point after which an order is placed, or in any case in which the Seller has agreed to a framework for similar contracts in the future without the need of further reference in each individual case.

(3)   These GPC’s apply exclusively. Differing, conflicting, or additional terms and conditions of the Seller shall only apply to contracts concluded with us if we have agreed to their validity in writing. This requirement applies in any case, even if, for example, we unconditionally accept a delivery knowing the Seller’s General Terms and Conditions.

(4)   The terms of one case-by-case basis, individual agreements made with the Seller (including collateral agreements, supplements, and amendments) shall take precedence over the terms within these GPC’s. The content of such agreements is determined by written contract or our written confirmation, subject to proof of the contrary.

(5)   Legally relevant declarations and notifications which are to be delivered (i.e. setting of deadlines, warnings, rescissions) shall only be effective in writing.

(6)   References to the application of statutory provisions may only serve for the purpose of clarification. Even in the absence of such clarification, statutory provisions shall only apply to the extent they are not modified or excluded by the GPC.

 

§ Conclusion of Contract

 

(1)   Our order is binding at the earliest with written submission. In the case of obvious errors (i.e. typographical errors or miscalculations) or omissions in the order including supporting documentation the Seller is obliged to give notice before acceptance for correction or completion purposes; otherwise the contract shall be deemed invalid.

(2)   The Seller is obliged to confirm our order in writing within a period of 10 days or unconditionally execute the delivery of goods for acceptance. 

(3)   Late acceptance constitutes a new offer by the Seller that must be expressly accepted by us.

 


§ Delivery Period and Delays

 

(1)   The delivery time specified by us in the order is binding. If the delivery time is not indicated or otherwise agreed, it will be deemed as two weeks from the conclusion of contract. The Seller is obliged to inform us in writing immediately, if a delivery cannot be made within the agreed delivery period regardless of which reason.

(2)   If the Seller does not perform the delivery within the agreed period, the Seller will be considered in default. Our rights for recourse, including rescission and claims for damage, are ruled by statutory provisions. The provisions laid forth in Paragraph (3) shall remain unaffected.

(3)   In case of default we retain the right to charge liquidated damages amounting to 1% of the net price of the delayed goods per week, not exceeding 5% in total. We are entitled to demand contractual penalty in addition to fulfillment and as minimum damages owed by the Seller under statutory provisions. Further additional claims for damages remain unaffected. In case that we accept the delayed delivery, the penalty will be charged at latest in conjunction with the final payment.


§ Performance, Delivery, Risk Transfer, and Acceptance Delay

 

(1)   The Seller is not entitled to assign the fulfillment of an order to any third party (i.e. subcontractors) without our prior written consent. The Seller bears the sole risk of procurement of respective goods unless otherwise agreed (e.g. restriction of stock).

(2)   Delivery costs within Germany will be borne by the Seller. The Seller will provide the delivery at the address specified on the order. If the destination is not otherwise specified, delivery will be made at our business location in Ganderkesee, Lower Saxony. The delivery destination is also the respective place of fulfillment.

(3)   A delivery receipt stating the date (receipt and dispatch), our order number and the content of the delivery (product number and quantity) shall accompany each delivered order. If the delivery receipt is incomplete or not attached, we are in no way accountable for any resulting delay in processing and payment. A copy containing all respective details of the delivery receipt shall also be sent separately.

(4)   Dangerous goods must be packaged, labeled and shipped by the Seller in accordance with all relevant national and international rules and regulations. The Seller shall in particular be responsible for compliance with the obligations imposed on suppliers within the meaning of Article 3, paragraph 32 of Regulation (EC) No 1907/2006 (hereinafter “REACH”). The Seller shall provide us specifically with a safety data sheet in German in all cases where this is required pursuant to Article 31, paragraph 1 through 3 REACH.

(5)   The risk of loss and deterioration of delivered goods is transferred to us at the place of fulfillment. If acceptance of performance is agreed, the time of acceptance is decisive. Regarding the acceptance of performance the statutory provisions for contracts of manufacture shall apply. Default in acceptance will be deemed as acceptance.

(6)   Statutory provisions apply for our delay in acceptance. The Seller has to provide ordered goods explicitly, yet if we are obliged to perform a supporting act on a determined or determinable date. In case we fall into default of acceptance, the Seller may seek reimbursement for additional expenses as outlined in § 304 BGB. In case the contract pertains to irreplaceable custom-made goods, the Seller is granted further rights only if we are obliged to cooperate and liable for the failure to cooperate.

 

§ Prices and Payment

 

(1)   The price listed in the order is binding. All prices include any statutory VAT if not respectively listed.

(2)   If not otherwise agreed, the price shall include all ancillary services of the Seller (e.g. assembly, installation, etc.) and all other costs relating to proper packaging, transport and potential applicable transport or liability insurances.

(3)   %

(4)   We are not obliged to pay any default interest. For late payments, only statutory provisions apply.

(5)   We retain the right of setoff and retention in addition to the defense of unfulfilled obligation to any statutory extent. We are entitled to retain any payments as long as we are granted any demands towards the Seller out of incomplete performance.

(6)   The Seller has the right of setoff and retention only in the case of indefeasible or undisputed counterclaims.

 

§ Confidentiality and Retention of Title

 

(1)   We retain title, ownership and copyrights to any and all illustrations, diagrams, drawings, calculations, instructions for implementation, product descriptions and other respective documentation. Such documentation is to be used exclusively for contract performance and be returned to us after completion of the contract. Documents supplied for the completion of a contract are considered confidential, and may not be shared with any third party even after contract completion. The obligation of confidentiality only expires if and when the data contained within becomes generally known.

(2)   The provisions above shall apply to all substances and materials (e.g. software, finished and unfinished products, etc.), tools, templates, samples or other respective items provided to the Seller for the use of manufacturing. Before processing, such items must be stored separately and be reasonably insured against loss or destruction at the expense of the Seller.

(3)   Further processing, intermingling or combination of provided items by the Seller shall be made on our behalf. This also applies to the processing of delivered goods by us. Therefore we will be considered manufacturer and will gain property at latest with the processing of the products in accordance to the statutory provisions.

(4)   The transfer of ownership of any goods to us must be made without consideration of payment. However, if we agree with a contingent offer of transfer of ownership on individual basis, we will gain property in the delivered goods at latest with the payment of the purchase price. Nonetheless, we will remain entitled to resale goods under advance assignment of any claim arising therein before payment of the purchase price with regard to a proper course of business (alternatively in application of an extended retention of title on resale). All other forms of retention in title are excluded, particularly the advanced retention of title with its expansion on further processing.

 

§ Delivery Defects

 

(1)   In regard to our rights for material and legal defects of delivered goods (including mistaken or short delivery as well as improper installation or insufficient assembly, operation or usage manuals) and any other neglect of duty by the Seller, statutory provisions apply to the extent they are not modified or excluded by these GPC’s.

(2)   In particular, the Seller is obliged to deliver goods with the agreed quality at the time of fulfillment as defined in Section 4 Paragraph (4). At all events, as agreed quality is deemed at least those product descriptions that are part of the respective contract or are included in the contract like these GPC´s, in particular by nomination or reference in the order. Thereby it is insignificant, whether the product description has been supplied by the Seller or the manufacturer.

(3)   The Seller must ensure that all substances contained in the goods are validly pre-registered, registered and  where applicable  authorized according to the relevant requirements under REACH for the applications specified by us. If the goods are articles within the meaning of Article 7 REACH, the preceding sentence shall apply with regard to the substances released by such article. Sentences 1 and 2 above shall not apply to the substances and materials provided by us in accordance with Clause 6 (2) and (3) hereof.

(4)   The Seller shall fulfill all obligations incumbent upon the manufacturer within the meaning of Sec. 3 No. 9 of the Act Governing the Placing on the Market, Return, and Environmentally Sound Disposal of Electrical and Electronic Equipment (“Electrical and Electronic Equipment Act”). The Seller shall guarantee in particular compliance with its duty of registration pursuant to Sec. 6 (1) Electrical and Electronic Equipment Act with regard to the goods delivered to us. 

(5)   Despite § 442 Section 1 Paragraph 2 BGB, we retain all claims of warranty without limitation if we lack information of defects due to gross negligence at the time of the conclusion of the contract.

(6)  For the commercial examination and notification, the statutory provisions lain forth by §§ 377, 381 of the German Commercial Code (abbr. HGB) apply with the following conditions: Our obligation for inspection is limited to defects that are apparent under external evaluation including the evaluation of the shipping documentation and our quality control sampling procedures (i.e. transport damages, mistaken or short deliveries). There is no obligation of inspection if acceptance of goods has been agreed. Moreover, the scope of inspection depends on how far an examination is doable in regard to a proper course of business under the individual circumstances.

Our obligation to make complaint in respect of a defect discovered later remains unaffected. In all cases, our objection (notification of defects) is considered timely if it is received by the Seller within 10 working days. 


(7)   Any costs of examining or subsequent performance incurred by the Seller (including removal and installation costs) are borne by the Seller even in the event that no actual defect is found. Our liability for unjustified desires for remedy remains unaffected inasmuch as we have known that there was no defect or have failed to do so by gross negligence.

(8)   If the Seller does not fulfill his obligation for subsequent performance at our choice by repairing the defect goods or delivering a defect-free replacement inside a set and reasonable time period, we are entitled to repair the defect goods and demand compensation and advance payment from the. If the subsequent performance by the Seller is not sufficient or unreasonable (i.e. due to special urgency, operational safety or impending occurrence of unreasonable risk of damage) no deadline is required. We will inform the Seller immediately or, if possible, in advance.

(9)   Additionally, we are entitled to reduce the purchase price or to rescind the contract in regard to a material or legal defect according to legal statutes. We also have the statutory right to seek compensation or reimbursement.

 

§ 8 Property Rights 

 

(1)   The Seller is accountable to ensure, that no protected privileges of third parties are violated by the delivered goods in the European Union or anywhere else the Seller may do business in accordance to Paragraph (2).

(2)   The Seller has to indemnify us and hold us harmless from all claims of any third party under Paragraph (1). We may also seek reimbursement for all necessary costs related to respective claims. This entitlement does not apply if the Seller can prove that he is not liable for the infringement nor must had known about the infringement in application of due diligence at the time of delivery.

(3)   Further legal claims based on defects of delivered products remains unaffected.

 

§ Replacement Components 

 

(1)   The Seller is obligated to maintain stock of replacement parts for any product delivered for a period of at least 10 years starting at the time of delivery.

(2)   Should the Seller intend to cease or discontinue the production of replacement parts for products delivered to us, he shall notify us immediately. This notification must be made to us at least 12 months prior to cessation and is subject to the terms of Paragraph (1).


 

§ 10 Confidentiality 

 

(1)   The Seller is required to maintain all supplied data and documentation confidential (with the exception of those publicly available). Order documentation must be maintained in a confidential and secure manner for a period lasting 3 years after contract conclusion. These data may only be used for the implementation of the contract to necessary extent. The Seller must return the aforementioned documentation and data immediately to us upon request or after performance of contract.

(2)   The Seller may not disclose his business relationship with us in any way (including promotional materials, brochures, etc.) or exhibit ordered items without our prior written consent.

(3)   The Seller is responsible for maintaining this confidentiality through any subcontractor in accordance to this section. 

 

 

§ 11 Product Liability

 

(1)   If the Seller is responsible for a product defect, he is obliged to indemnify us from all damages or claims of a third party, when the cause of defect emanates from within his organization and he is liable to the third party in person.

(2)   The Seller is obligated to indemnify us from all expenses arising from or in connection with any claims from a third party pursuant to §§ 683, 670 BGB. The content and scope of any recall measures, will be notified to the Seller. If reasonable and possible, the Seller will be given the opportunity to comment on the recall measures. Further legal claims remain unaffected.

(3)   The Seller shall conclude and maintain a product liability insurance with a benefit of at least 3 million EUR per personal injury or loss of property.


 

§ 12 Limitations

 

(1)   The reciprocal claims of the contract parties fall under the legal statute of limitation unless otherwise agreed.

(2)   Diverging from § 438 Paragraph 1 Number 3 BGB the general statute of limitations is 3 years, beginning with the time of transfer of risk. When acceptance has been agreed, limitation begins at that time. The three-year period of limitation also applies to claims arising from legal defects, while the stated limitation period for claims by third parties (§ 438 Paragraph 1 Number 1 BGB) remains unaffected. Claims based on legal defects do not fall under the statute of limitations, as long as the right of a third party may be asserted against us.

(3)   The limitation period of commercial laws including projecting extension apply for all contractual claims to legal extent. Insofar as we are entitled to non-contractual damages associated with aforementioned defect the claims become state barred according to §§195, 199 of the German BGB, if the application of limitation in commercial law does not lead to a longer limitation period on an individual basis.


 

§ 13 Governing Law and Jurisdiction

 

(1)   These GPC’s and the contractual relationship between us and the Seller shall be governed by the Laws of the Federal Republic of Germany, excluding international uniform law, particularly the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

(2)   If the Seller is a merchant in the sense of the German Commercial Code, a legal entity under public law, or a public fund, the exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from this contractual relationship lies in the jurisdiction of Oldenburg (Oldbg.), Germany. This also applies if the Seller is considered an entrepreneur in the sense of §14 of the German Civil Code. However, we are in any case also entitled to bring action at the place of delivery under the terms of these GPC’s or subsequent agreement, or within the general legal jurisdiction of the Seller. Overriding provisions, especially for exclusive powers remain unaffected.

(3)   The terms set forth herein have been translated for convenience only. In the event of any claim or dispute, only the current German version of this document (our Allgemeine Einkaufsbedingungen) shall apply. 

 

Stand 11/2016

 

 

I. Condizioni Generali di Fornitura 

 

§ 1 Applicazione

 

(1)   Tutte le forniture, servizi, e offerte del fornitore avvengono esclusivamente nel rispetto delle presenti Condizioni Generali di Fornitura. Le condizioni seguenti saranno parte integrante di tutti i contratti che il fornitore stipulerà con la controparte (di seguito denominata “committente“) aventi come oggetto forniture e servizi da lui prestati. Esse si applicano anche a tutte le future forniture, i servizi o le offerte al committente, anche se non specificamente pattuito nel singolo caso.

 

(2)   Condizioni contrattuali del committente o di terzi non trovano applicazione, senza necessità che il fornitore ne contesti specificatamente l’applicabilità. L’eventualità che il fornitore faccia riferimento a uno scritto, che contiene o rimanda a termini e condizioni del committente o di terzi, non implica l’assenso all’applicazione di tali condizioni contrattuali.

 

§ 2 Offerta e stipulazione del contratto

 

(1)   Tutte le offerte del fornitore sono da considerare senza impegno e non vincolanti, salvo che le stesse siano esplicitamente dichiarate vincolanti oppure contengano uno specifico termine di accettazione.

 

(2)   L’unico documento di riferimento per le relazioni giuridiche tra il fornitore e il committente è il contrat-to di acquisto stipulato per iscritto, comprese le presenti Condizioni Generali di Fornitura. Esso deve riportare fedelmente tutti gli accordi intercorsi tra le parti in merito all’oggetto del contratto. Impegni verbali espressi dal fornitore, prima della stipulazione del contratto, non sono giuridicamente vincolanti; gli accordi verbali tra le parti saranno sostituiti dal contratto scritto, salvo esplicita dichiarazione della loro permanente validità.

 

(3)   Integrazioni e variazioni agli accordi raggiunti, incluse le presenti condizioni generali di fornitura, sono valide solo se espresse in forma scritta. I dipendenti del fornitore, a eccezione degli ammini-stratori delegati o dei procuratori, non sono autorizzati a prendere impegni verbali divergenti da tali accordi e condizioni. Il requisito della forma scritta si considera soddisfatto anche per via di comunicazioni per via telematica, in particolare via Telefax o via mail, ma solo se accompagnate da una copia firmata della dichiarazione.

 

(4)   Le informazioni date dal fornitore riguardanti l’oggetto della fornitura o del servizio (per es. pesi, di-mensioni, quantità, portata di carico, tolleranze e dati tecnici) e la loro rappresentazione (per es. di-segni e illustrazioni) vanno intese in senso approssimativo, salvo che una corrispondenza precisa sia presupposto indispensabile per la fruibilità della fornitura o del servizio secondo lo scopo previsto dal contratto. Tali informazioni non sono da considerare caratteristiche o qualità garantite, ma solo descrizioni indicative della fornitura o dei servizi. Discordanze conformi ai comuni usi commerciali e variazioni conseguenti a nuove norme giuridiche o a migliorie tecniche, così come la sostituzione di singoli componenti con componenti equivalenti sono ammesse, purché non compromettano la fruibilità della prestazione o del servizio secondo lo scopo previsto nel contratto.

 

(5)   Il fornitore si riserva la proprietà e i diritti d’autore su tutte le offerte, i preventivi, nonché sui disegni, le riproduzioni, i calcoli, i prospetti, i cataloghi, i modelli, gli utensili e altri mezzi o documenti conse-gnati o messi disposizione del committente. Al committente non è consentito, senza esplicito con-senso del fornitore, di permettere l’accesso a terzi a tali oggetti o ai loro contenuti, o di renderli noti, di sfruttarli o di riprodurli direttamente o tramite terzi. Egli è inoltre tenuto a restituire, su richiesta del fornitore, tali oggetti e a distruggerne eventuali copie, se essi non siano più necessari al fine dellla regolare esecuzione del contratto oppure se le trattative svolte non abbiano condotto alla conclusio-ne di un contratto.

 

 

 

 

 

      


§ 3 Prezzi, pagamenti e ritardi 

 

(1)   I prezzi si considerano validi per le forniture e i servizi previsti nelle conferme d’ordine. I prezzi sono franco fabbrica ed espressi in euro e non comprendono costi d’imballaggio, Iva di legge, tasse e oneri doganali in caso di export, imposte o altri oneri pubblici. 

 

(2)   Nel caso in cui la consegna della fornitura avvenga più di sei mesi dopo la stipulazione del contratto e i prezzi concordati siano basati sull’elenco prezzi del fornitore, si applicano i prezzi risultanti dall’elenco prezzi del fornitore in vigore al momento della consegna (salva l’applicazione della per-centuale di sconto o dello sconto fisso concordati).

 

(3)   Salvo diverso accordo scritto, il pagamento deve avvenire entro 30 giorni data fattura e senza alcuna detrazione.. Allo scadere dei termini di pagamento previsti  il committente si considera in mora. Gli importi scoperti sono soggetti a un tasso d’interesse superiore di sette punti percentuali rispetto al tasso EURIBOR tre mesi. Ci riserviamo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni ulteriori derivanti dalla mora. Come data del pagamento vale il giorno di ricezione della rimessa da parte del fornitore. In caso di saldo con assegni il pagamento si considera avvenuto solo con l’incasso effettivo.

 

(4) La compensazione con contropretese del committente o la decurtazione del pagamento fondata su tali contropretese sono ammesse solo nel caso in cui le contropretese non siano contestate o siano state accertate con provvedimento passato in giudicato.

                         

(5)   Se il fornitore viene a conoscenza, dopo la stipulazione del contratto, di circostanze che diminuisco-no notevolmente l’affidabilità patrmomiale del committente e che potrebbero mettere in pericolo la puntualità o l’esattezza del pagamento dei crediti derivanti dal contratto (incluse le singole commes-se comprese nel contratto base), egli ha il diritto di eseguire le forniture o i servizi ancora non ese-guiti solo dietro pagamento anticipato o prestazione di adeguata garanzia.

 

§ 4 Consegne e tempi di consegna 

 

(1)   La consegna avviene fermo fabbrica.

 

(2)   I tempi e termini di consegna delle forniture o erogazione dei servizi indicati dal fornitore sono da considerarsi sempre indicativi, salvo il caso in cui siano stati approvati o concordati tempi o termini fissi. In caso sia pattuita la spedizione della fornitura, i tempi e termini si riferiscono al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o ad altri terzi incaricati del trasporto.

 

(3)   Il fornitore – impregiudicati i suoi diritti derivanti dalla mora del committente- può pretendere dal committente un prolungamento o una proroga dei tempi di consegna o di erogazione delle presta-zioni corrispondenti al ritardo del committente nell‘adempimento degli obblighi contrattuali a lui in-combenti nei confronti del fornitore. Ciò vale in particolare in caso di ritardo nella consegna di progetti o altri documenti, autorizzazioni o svincoli che il committente è tenuto a fornire.

 

(4)   Il fornitore non è responsabile in caso d’impossibilità di eseguire la fornitura o di ritardi nella conse-gna per cause di forza maggiore o per altri impedimenti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto e non imputabili al fornitore (per es. interruzioni della produzione di qualsiasi tipo, difficoltà nell’approvvigionamento del materiale o dell’energia, ritardi nei trasporti, scioperi, serrate legali, mancanza di forza lavoro, d’energia o di materie prime, difficoltà nell’acquisizione dei necessari permessi dell’autorità, ordini delle pubbliche autorità, forniture sbagliate o pervenute in ritardo da altri fornitori). Il fornitore ha facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui tali impedimenti non siano temporanei e rendano notevolmente difficile o impossibile eseguire la fornitura o erogare i servizi. Se gli impedimenti sono temporanei,,  i tempi o i termini di consegna o di erogazione delle prestazioni o dei servizi sono prolungati o proprogati per un tempo pari alla durata dell’impedimento più un congruo periodo di adeguamento. Se il committente, a causa del ritardo, non fosse più nelle condizioni di accettare la fornitura o la prestazione, ha facoltà di recedere dal contratto tramite pronta comunicazione per iscritto al fornitore.

 

(5)   Il fornitore è legittimato ad eseguire una consegna frazionata solo nei seguenti casi:

 

•    se la consegna frazionata adatta è per la fruizione della fornitura da parte del committente secondo gli scopi previsti dal contratto;

•    se la consegna della restante parte della fornitura è garantita e

•    ciò non comporti per il committente rilevanti spese aggiuntive o costi ulteriori (salvo che il fornitore si dichiari disponibile ad addossarsi tali costi).

 

(6)   In caso di ritardo o impossibilità, per qualsiasi causa, da parte del fornitore ad eseguire la fornitura o i servizi, la sua responsabilità per i danni è limitata a quanto previsto al paragrafo 8 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

 

§ 5 Luogo di adempimento, spedizione, imballaggio, passaggio del rischio, presa in consegna, montaggio.

 

(1)   Ganderkesee è luogo di adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, salvo di-versamente concordato. Qualora fossero a carico del fornitore anche il montaggio e/o la messa in funzione, allora il luogo di adempimento coincide con il luogo in cui sono previsti il montaggio e la messa in funzione.

 

(2)   La spedizione e l’imballaggio sono eseguiti in base a  quanto stabilito, secondo buona coscienza, dal fornitore. 

 

(3)   Il rischio passa a carico del committente al più tardi al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o ad altri terzi incaricati del trasporto (da intendersi come momento di inizio delle operazioni di carico). Lo stesso vale anche in caso di consegna frazionata o nel caso in cui fossero a carico del fornitore anche altre prestazioni (per es. spedizione o montaggio e messa in funzione). In caso di ritardo nella spedizione o nella consegna per cause imputabili al committente, egli assumerà  il rischio dal giorno in cui l’oggetto della fornitura è pronto per la spedizione e il fornitore abbia provveduto ad avvisarlo di ciò.

 

(4)   I costi di magazzino sono a carico del committente dal momento del passaggio del rischio. In caso di magazzino a cura del fornitore, i costi di magazzino per ogni settimana di giacenza sono pari allo 0,25% dell’importo della fattura relativa alla merce in giacenza. Resta salva la possibilità di richiede-re e dimostrare costi di magazzino minori o più elevati. 

 

(5)   Il fornitore dovrà assicurare la spedizione della merce contro il furto, il danneggiamento da rottura, da trasporto, da incendio, da allagamento, o da altri rischi assicurabili solo su espressa richiesta del committente, con spese a carico di quest’ultimo.

 

(6)   Se è necessaria una presa in consegna della merce, essa si considera avvenuta quando:

 

•              La fornitura e l’eventuale montaggio e/o messa in funzione, se previsti e a carico del fornitore, è/si sono conclusi:

•              Il fornitore ha avvisato di ciò il committente, facendo riferimento alla presunzione di presa in consegna conformemente al presente § 5 (6) e l’ha invitato alla presa in consegna;

•             sono trascorsi dodici giorni lavorativi dalla consegna o dal montaggio o rispettivamente dalla messa in funzione oppure sono trascorsi sei giorni lavorativi dalla consegna o dal montaggio o rispettivamente dalla messa in funzione e il committente ha iniziato a fare uso della merce acquistata (ad es. ha messo in esercizio l’impianto consegnato) e

•          il committente non ha preso in consegna la fornitura entro questi termini per un motivo diverso dalla contestazione di un difetto denunciato al fornitore, che renda impossibile o notevolmente difficile l’utlilizzazione della merce.

 

(7)   Nel caso in cui, per espresso accordo, il fornitore è obbligato anche all montaggio e alla messa in funzione, valgono le seguenti condizioni, fatto salvo diverso accordo scritto:


 

(a)    Prima dell’inizio del montaggio, il committente deve provvedere a sue spese e tempestivamente a quanto segue:

 

•        ad eseguire tutte le lavorazioni accessorie che esulano dalle competenze del fornitore, compresa la messa a disposizione della manovalanza e del personale specializzato, delle materie prime e dei macchinari che siano necessari,

•      a mettere a disposizione ll’abbigliamento e gli allestimenti di sicurezza che in condizioni particolari fossero eventualmente necessari in cantiere. 

 

(b)   Inoltre il committente deve provvedere, a sue spese, prima dell’inizio delle opere di montaggio:

 

•        a dare al fornitore tutte le informazioni necessarie sulla posizione delle linee interrate di fornitura di elettricità, gas e acqua e altri impianti simili,

•       ad assicurarsi che tutto il personale al servizio del fornitore sia munito dei permessi necessari per accedere ai luoghi ove si compiono i lavori di montaggio e messa in funzione,

•         ad assicurarsi che nei luoghi ove si compiono i lavori di montaggio e messa in funzione sia disponibile, se necessario, un allacciamento alla rete informatica.

 

(c)    I costi di attesa e di eventuali viaggi del fornitore e del suo personale che si rendessero neces-sari per ritardi nell’installazione, allestimento, montaggio e messa in funzione, dovuti a cause non imputabili al fornitore, sono nell’appropriata misura a carico del committente. 

 

§ 6 Garanzie, vizi della cosa

 

(1)   L’oggetto della fornitura è coperto da garanzia per 24 mesi dal momento della messa in esercizio, in ogni caso al massimo per 30 mesi dall’avvenuta consegna. In caso d’intervento supplementare in seguito ad una fondata denuncia per vizi della cosa,, il periodo di garanzia è prolungato, ma solo con riferimento al vizio o ai vizi che hanno reso necessario l’intervento supplementare, e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dal momento dell’intervento supplementare. Se il fornitore interviene per mero spirito bonario, il periodo di garanzia non si prolunga, né si allungano i termini di prescrizione.

 

(2)   Gli oggetti della fornitura devono essere sottoposti senza indugio a un accurato controllo dopo la consegna al committente o al terzo da lui designato. Se entro sette giorni lavorativi dal momento della consegna il fornitore non riceve per iscritto alcuna denuncia per vizi della cosa,  la fornitura si considera accettata dal committente nonostante la presenza di vizi che siano palesi o che si sarebbero potuti conoscere con un controllo accurato e immediato. Con riferimento a vizi di altro genere, la fornitura si considera accettata dal committente, se entro sette giorni lavorativi dal momento in cui si palesa il vizio, il fornitore non riceve per iscritto alcuna denuncia per vizi della cosa. Se il vizio denunciato avrebbe potuto essere accertato dal committente, in normali condizioni di esercizio,, in un momento anteriore, tale momento vale ai fini della decorrenza del termine per la denuncia. 

 

(3)   Su richiesta del fornitore ogni oggetto della fornitura contestato deve essere a lui restituito in porto franco. A tal fine il fornitore comunica al committente l’apposito numero di restituzione.(RMA-Nr.). Deve essere allegato alla spedizione, oltre al numero di restituzione, anche il modulo di restituzione debitamente compilato, così come sempre estraibile dal sito web del fornitore. Alla ricezione dell’oggetto restituito, il fornitore verificherà in un termine appropriato se la denuncia dei vizi è giusti-ficata o meno. In caso di denuncia giustificata il fornitore riconoscerà al committente i costi di restituzione valutati secondo le condizioni più favorevoli. Ciò non vale per la parte in cui i costi siano maggiorati a causa del fatto che l’oggetto della prestazione si trovi in un luogo diverso da quello della sua normale destinazione d’uso.

                                      

(4)   In caso di denuncia giustificata per vizi della merce, il fornitore dovrà e potrà, secondo sua scelta compiuta in tempi appropriati, anzitutto riparare o sostituire il pezzo viziato. L’intervento supplemen-tare comprende lo smontaggio e rimontaggio del pezzo da parte del fornitore, solo se il montaggio era già in origine a suo carico. Tutti i costi conseguenti all’intervento supplementare dovuto a una denuncia giustificata di vizi (salvo quelli relativi allo smontaggio e rimontaggio, se non eccezional-mente dovuti) sono a carico del fornitore, in particolare i costi per spese di trasporto, di pedaggio, di lavorazione e di materiale. Ciò non vale per la parte in cui i costi siano maggiorati a causa del fatto che l’oggetto della prestazione si trovi in un luogo diverso da quello della consegna originaria e l’intervento supplementare avvenga, su richiesta del committente, in tale luogo. In questo caso la differenza di costo per l’intervento è a carico del committente.

 

(5)   In caso di insuccesso, cioè d’impossibilità, di non sopportabilità’, di rifiuto o di durata eccessiva dell’intervento di riparazione o sostituzione, il committente può recedere dal contratto o ridurre in proporzione il prezzo di acquisto della fornitura. Se il vizio è attribuibile a colpa del fornitore, il com-mittente può richiedere il risarcimento dei danni secondo le condizioni specificate nel § 8.

                                                                                                          

(6)   In caso di vizi relativi a componenti forniti da altri costruttori che il fornitore non può riparare per mo-tivi di licenze o per altre ragioni obiettive, il fornitore potrà, a sua scelta, esercitare i suoi diritti di ga-ranzia nei confronti del costruttore o altro fornitore per conto del committente oppure cederli al com-mittente stesso. Per questo tipo di vizi il diritto di garanzia nei confronti del fornitore può essere fatto valere, secondo le condizioni e ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, solo se l’esercizio in sede giudiziaria dei diritti nei confronti del costruttore o altro fornitore non ha avuto esito positivo, oppure se appare non praticabile, per esempio a causa d’insolvenza. Per tutta la durata della controversia sono sospesi i termini di prescrizione dei diritti di garanzia del committente nei confronti del fornitore.

 

(7)   La garanzia decade se il committente apporta o fa apportare da terzi, senza previa approvazione del fornitore, modifiche all’oggetto della fornitura che rendano impossibili o aggravino eccessivamente l’intervento per l’eliminazione del vizio da parte del fornitore. Il committente dovrà comunque farsi carico dei costi di riparazione aggiuntivi dovuti alle modifiche.

 

(8)   In caso di ingiustificata denuncia per vizi, il fornitore ha diriitto di chiedere al committente il rimborso, in appropriata misura, dei  costi sostenuti per la verifica e l’eventuale riparazione del difetto erroneamente denunciato come vizio. In questo caso il fornitore ha facoltà di presentare, su richiesta del committente, un’offerta per la riparazione e/o sostituzione a spese del committente dell’oggetto difettoso, sempre che l’intervento sia possibile. Se il committente non è interessato a ricevere un’offerta o se non accetta l’offerta presentata entro i termini stabiliti dal § 2 Par. 1,  il fornitore restituirà al committente l’oggetto controllato, solo dietro versamento del rimborso delle spese di cui al 1° comma e delle spese di spedizione.

 

(9)   Difetti o vizi dovuti a immagazzinaggio, installazione, montaggio, messa in funzione, utilizzo, assi-stenza o riparazioni o ad altri utilizzi impropri non rappresentano un vizio e non sono oggetto di ga-ranzia.

 

(10)  Per l’eventuale fornitura di oggeti usati, nel singolo caso concordata con il committente,  è esclusa qualsiasi garanzia per vizi.

 

(11)  Anche in caso di rivendita a terzi da parte del committente degli oggetti viziati valgono gli stessi diritti di garanzia verso il fornitore. Tali diritti possono però essere esercitati unicamente dal committente.

 

(12)  Se il fornitore mette a disposizione del committente un’apparecchiatura o un pezzo sostitutivo per il tempo di durata dei controlli secondo il Par. 3 , 3° comma e/o per la durata dell’intervento supple-mentare secondo il Par. 4 oppure per la durata della riparazione o in attesa della sostituzione con un elemento nuovo secondo il Par. 8,  valgono le seguenti condizioni. Se la denuncia di vizi è giustificata l’elemento sostitutivo sarà messo a disposizione gratuitamente e le spese di spedizione saranno a carico del fornitore (escluse eventuali spese di smontaggio e rimontaggio). In caso d’ingiustificata denuncia di vizi il fornitore ha diritto a un compenso congruo per l’uso dell’elemento sostitutivo da lui messo a disposizione; inoltre per le spese dovute alla messa a disposizione e alla spedizione dell’elemento sostitutivo, vale quanto specificato nel Par 8.


 

 

§ 7 Diritti di proprietà industriale

 

(1)   Il fornitore dovrà, in conformità al presente § 7, garantire che l'oggetto della fornitura è esente da diritti di proprietà industriale o di protezione della concorrenza di terzi. Ciascuna parte informa la controparte immediatamente per iscritto nel caso in cui siano contestate eventuali violazioni di tali diritti. 

 

(2)   Nel caso in cui l’oggetto della fornitura violasse diritti di proprietà industriale o di protezione della concorrenza di terzi, il fornitore potrà, a sua scelta e a sue spese, modificare o sostituire l'oggetto della fornitura in modo tale che nessun diritto di terzi sia più violato, a condizione che le funzioni dell’oggetto definite dal contratto restino inalterate. In alternativa il fornitore potrà assicurare al com-mittente il diritto d’uso tramite la stipula di un accordo di licenza. Se tale obiettivo non è raggiunto entro un tempo ragionevole, il committente ha diritto di recedere dal contratto o di ridurre adeguata-mente il prezzo di acquisto. Eventuali richieste di risarcimento dei danni del committente sono sog-gette ai limiti di cui al § 8 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura. 

 

(3)   Se la violazione dei diritti dei terzi è da attribuire a componenti della fornitura di altri produttori, il fornitore potrà, a sua scelta, esercitare i suoi diritti nei confronti di altri produttori o fornitori per conto del committente oppure cederli al committente. In questi casi si possono fare valere diritti nei confronti del fornitore, secondo le condizioni del presente § 7, solo se l’esercizio in sede giudiziaria di tali diritti nei confronti del costruttore o altro fornitore non ha avuto esito positivo, oppure se appare non praticabile, per esempio a causa d’insolvenza.

 

(4)   I diritti del committente per violazione dei diritti di proprietà industriale non sussistono, se è egli stesso responsabile di tale violazione.  Ciò vale in particolare se la violazione dei diritti di proprietà industriale è causata da specifiche azioni del committente, da un utilizzo non prevedibile dal fornitore, oppure è causata da modifica o utilizzo dell’oggetto della fornitura in combinazione con oggetti non forniti dal fornitore e in modo non da lui prevedibile. 

 

§ 8 Garanzie e responsabilità per danni per colpa

 

(1)   La responsabilità del fornitore, sulla base qualsivoglia titolo giuridico, per danni colpevolmente cau-sati per impossibilità o ritardo nella fornitura, per consegna difettosa o errata, per violazione degli obblighi contrattuali o degli obblighi vigenti durante le trattative o per atti illeciti è soggetta ai limiti previsti nel presente § 8.

 

(2)   Il fornitore non risponde dei danni, in caso di semplice negligenza  dei suoi organi, dei rappresentanti legali, di dipendenti o altri collaboratori, fatto salvo il caso di violazione degli obblighi contrattuali. Obblighi contrattuali essenziali sono: la tempestività della consegna, l’installazione e messa in funzione - se concordate - dell’oggetto della fornitura, l’assenza di vizi che possano pregiudicarne in modo non irrilevante il funzionamento o l’uso come da contratto, così come gli obblighi di consulenza, di protezione e tutela, che garantiscano l’utilizzo della fornitura secondo contratto e la sicurezza della vita e della salute del personale del committente, nonché la tutela dei loro beni.

 

(3)   Nel caso in cui il fornitore sia responsabile per danni in base al § 8 (2), tale responsabilità è limitata ai danni che il fornitore ha previsto o avrebbe dovuto  prevedere secondo la comune prudenza al momento della conclusione del contratto come possibile conseguenza di una violazione del contrat-to. Danni indiretti o derivanti da difetti dell’oggetto della fornitura sono comunque risarcibili, solo nella misura in cui essi siano tipicamente prevedibili come conseguenza del regolare utilizzo dell’oggetto della fornitura.

 

(4)   In caso di responsabilità per colpa lieve, la responsabilità del fornitore è limitata come segue:

 

•        danni all’attività di navi (danni materiali nonché conseguenti danni patrimoniali) sino all’ importo complessivo di 1.000.000,00 euro per sinistro,

•        danni per singoli pezzi difettosi forniti dal fornitore sino a un importo di 500.000,00 euro per sinistro, e

•        per altri danni materiali sino a un importo di 10.000.000,00 euro per sinistro.

 

       Le limitazioni di responsabilità del presente 4° comma si applicano anche in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali.


 

 

 

(5)   Le esclusioni e limitazioni di responsabilità di cui sopra valgono, alle medesime condizioni, nei con-fronti di organi, rappresentanti legali, dipendenti e altri collaboratori del fornitore.

 

(6)   Informazioni tecniche o suggerimenti del fornitore, che non rientrano nelle prestazioni previste dal contrattato, sono resi a titolo gratuito e per essi il fornitore non assume alcuna responsabilità.

 

(7)   Le limitazioni alla responsabilità del fornitore indicate in questo § 8 non sono applicabili in caso di condotta dolosa, in caso di  mancanza di qualità garantite, in caso di violazione della vita, dell’integrità fisica o della salute, nonchè nei casi previsti dalla legge sulla responsabilità del produt-tore.

 

§ 9 Patto di riservato dominio 

 

(1)   La riserva di proprietà è qui di seguito concordata al fine di garantire tutte le pretese, attuali e future, del fornitore nei confronti del committente derivanti dal presente rapporto di fornitura tra le parti (comprese le pretese sui saldi dell’eventuale conto corrente dedicato al rapporto di fornitura). 

 

(2)   La merce consegnata al committente dal fornitore resta di proprietà di quest’ultimo sino al completo pagamento di tutti i crediti garantiti.  La merce e quant’altro compreso, secondo le seguenti disposi-zioni,  nella riserva di proprietà in suo luogo, sarà di seguito denominata “merce oggetto della riser-va”.

 

(3)   Il committente deve custodire gratuitamente la merce oggetto della riserva per conto del fornitore. Egli ha inoltre l’obbligo di utilizzare tale merce con cura e dotarla, a sue spese, di adeguata copertu-ra assicurativa. 

 

(4)   Il committente ha facoltà di eseguire lavorazioni della merce oggetto della riserva secondo le modalità proprie di regolari attività commerciali e ha facoltà di alienarla sin quando non subentri un evento cne giustifica l’escussione della riserva (§ 9,. 9° comma).Non è consentito concedere la merce oggetto della riserva in pegno o garanzia.

 

(5)   Si concorda che, se la merce oggetto della riserva viene soggetta a lavorazione da parte del committente, la lavorazione avvenga in nome e per conto del fornitore in qualità di produttore, e che il fornitore acquisisca immediatamente la proprietà  dell’oggetto risultante dalla lavorazione o la sua comproprietà se la lavorazione avviene con materie prime di più proprietari oppure se il valore della merce lavorata sia maggiore del valore della merce oggetto della riserva (proprietà frazionata in rapporto al valore della merce oggetto della riserva rispetto al valore dell’oggetto risultante dalla lavorazione). Nel caso non vi sia possibilità di tale acquisto della proprietà, il committente trasferisce sin d’ora  al fornitore a titolo di garanzia la sua futura proprietà o comproprietà –  a seconda dei casi  sopra previsti  - dell’oggetto creato. Se la merce oggetto della riserva è unita o mescolata ad altri elementi in modo indivisibile, tale da formare un tutt’uno di cui l’elemento principale è uno degli altri elementi, il fornitore, nei limiti in cui la cosa principale è di sua proprietà, trasferisce una quota di comproprietà delll’unico oggetto al committente secondo la proporzione specificata sopra al 1° comma. 

 

(6)   In caso di rivendita della merce oggetto della riserva, il committente cede sin d’ora al fornitore, a titolo di garanzia, il credito nei confronti dell’acquirente derivante da tale operazione e, in caso di comproprietà da parte del fornitore della merce oggetto della riserva, la quota di credito ceduta sarà proporzionale alla sua quota di proprietà. Lo stesso vale per altri crediti che dovessero maturare in luogo della merce oggetto della riserva, o comunque maturare in connessione con essa, come, per esempio,  crediti da assicurazione o crediti di risarcimento da atti illeciti per perdita o distruzione della merce. Il fornitore autorizza, salvo revoca, il committente a riscuotere a suo nome i crediti a lui ceduti. Il fornitore può revocare tale mandato alla riscossione solo in caso di VERWERTUNGSFALL.

 

(7)   Il committente dovrà rendere immediatamente nota la proprietà del fornitore a eventuali terzi rivendi-cantii, in particolare in caso di richiesta di sequestro della merce oggetto della riserva, nonché infor-mare di ciò il fornitore, affinché egli possa fare valere i suoi diritti di proprietà. Nel caso in cui il terzo non fosse in grado di rimborsare al fornitore le spese giudiziali o stragiudiziali sostenute, il committente è costituito garante nei confronti del fornitore.

 

(8)   Il fornitore dovrà svincolare la merce oggetto della riserva, o gli oggetti o crediti che la sostituiscono, per la parte in cui il loro valore supera di oltre il 50% il valore del credito garantito. La scelta degli oggetti da svincolare spetta al fornitore. 

 

(9)   Se il committente violagli obblighi derivanti dal contratto - in particolare in caso di mora nei pagamenti -, il committente può recedere dal contratto (VERWERTUNGSFALL) e ha facoltà di rivendicare la merce oggetto della riserva.

 

§ 10 Disposizioni finali

 

(1)   Se il committente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico oppure un patrimonio pubblico speciale o se non ha un foro generale nella Repubblica Federale Tedesca, il foro compe-tente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale tra il fornitore e il committente sarà,, a scelta del fornitore, quello del luogo della sede del fornitore o quello del luogo della sede del committente.  Solo in caso di azioni  contro il fornitore, foro escusivo competente sarà quello della sede del fornitore.  Resta salva l’applicazione delle norme inderogabili di legge in tema di competenza giurisdizionale esclusiva.

 

(2)   I rapporti tra il fornitore e il cliente sono soggetti esclusivamente alle leggi della Repubblica Federale Tedesca. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980 (CISG).

 

(3)   Le parti convengono che in caso di eventuali lacune delle presenti Condizioni Generali di Fornitura valgono come concordate le regole derivanti da quelle norme legislative  che le parti avrebbero scel-to alla luce della funzione economica del contratto e dello scopo delle presenti Condizioni Generali di Fornitura,  qualora esse avessero riconosciuto tali lacune.

 

Versione 05/2014